La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari, con la sentenza n. 136 pubblicata il 6 marzo 2026, torna ad esaminare, a distanza di circa un anno, la complessa questione relativa alla qualificazione fiscale dell’attività svolta dagli agenti sportivi. In tale occasione, i giudici si esprimono con maggiore chiarezza rispetto a quanto statuito nella sentenza n. 58 del 12 aprile 2024, affermando che la figura dell’agente sportivo debba essere equiparata a quella del mediatore. Di conseguenza, i compensi percepiti dall’agente sportivo dovrebbero essere assoggettati alla disciplina prevista dall’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, anziché a quella contenuta nell’articolo 25 del medesimo decreto.
Il caso in esame ha riguardato una società monegasca che, tramite il proprio rappresentante legale e procuratore sportivo, ha assistito tre calciatori italiani nella stipula di tre contratti di lavoro sportivo sul territorio nazionale.
La controversia è sorta in merito alla ritenuta d’acconto del 30%. La società calcistica, attualmente militante in Serie A, al momento del pagamento del compenso, non ha applicato la ritenuta d’acconto del 30% a titolo d’imposta prevista dall’articolo 25, comma 2, del D.P.R. 600/1973, sostenendo la qualificazione dell’agente sportivo come mediatore.
L’Agenzia delle Entrate, invece, ha espresso parere contrario, confermando quanto stabilito nella risoluzione n. 69/E del 21 novembre 2022, e ribadendo la tesi della qualificazione dell’agente sportivo come lavoratore autonomo. Secondo gli Uffici, l’attività svolta dall’agente sportivo si configura come un’attività professionale, caratterizzata prevalentemente dalla prestazione di servizi di assistenza, consulenza e mediazione. Tale attività richiede al procuratore di possedere specifiche competenze professionali nel settore giuridico sportivo, tali da rendere determinante l’apporto personale dell’agente nella prestazione resa al cliente.
I giudici di merito hanno confermato la ricostruzione del contribuente, orientandosi verso la qualificazione dell’agente sportivo quale mediatore, piuttosto che quale lavoratore autonomo, almeno secondo la definizione vigente prima della riforma dello sport. Questo aspetto rappresenta il punto di maggiore rilevanza.
Normativa Precedente e Nuova Disciplina
Nel dirimere la controversia, i giudici sardi si sono riferiti alla normativa precedente in materia di agenti sportivi, concludendo tuttavia che «nella nuova disciplina [prevista dal Dlgs 37 del 2021] emerge (…) un tratto distintivo del procuratore sportivo, descritto come figura più complessa rispetto a quella del mediatore. L’articolo 2 del Dlgs 37/2021 (e ancor più l’articolo 3), nel confermare l’attività di mediazione svolta dall’agente sportivo, specifica che egli fornisce altresì servizi professionali di assistenza e consulenza, accentuando la componente intellettuale-professionale del procuratore e collocandolo più chiaramente nell’ambito delle prestazioni di lavoro autonomo professionale».
Emerge, pertanto, un orientamento chiaro in merito alla nuova figura dell’agente sportivo di cui al Dlgs 37 del 2021: si tratta di lavoratore autonomo.
A conferma di tali conclusioni, si evidenzia come anche il regolamento attuativo, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il decreto 218/2025, supporti la qualificazione dell’agente sportivo quale lavoratore autonomo. Tra gli altri, si richiamano l’articolo 8, in materia di copertura assicurativa, e l’articolo 9, che prevede l’obbligo di aggiornamento professionale.
A ulteriore conferma della natura professionale dell’attività dell’agente sportivo, si sottolinea l’importanza assunta, nell’ambito della riforma dello sport, dal Registro nazionale degli agenti sportivi. Questo registro, articolato in tre sezioni che includono anche le società di agenti sportivi (ai sensi dell’articolo 9 del Dlgs 37/2021 e dell’articolo 4 del regolamento attuativo), nonché l’esame di abilitazione, il cui superamento rappresenta un requisito imprescindibile per l’iscrizione nel Registro nazionale (come specificato dall’articolo 4, comma 2, del Dlgs 37/2021, attuativo dell’articolo 6 della legge delega 86/2019), evidenziano ulteriormente la professionalizzazione del settore.
Le implicazioni operative
Si delineano pertanto due scenari futuri:
1. Qualora si opti per la qualificazione dell’agente sportivo quale lavoratore autonomo, i compensi corrisposti da società sportive italiane a procuratori sportivi non residenti per attività svolte in Italia saranno soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 30%, da applicare direttamente dalla società sportiva italiana, azzerando di fatto gli adempimenti fiscali a carico dell’agente sportivo estero.
2. Al contrario, i compensi erogati ad agenti sportivi residenti in Italia saranno soggetti al trattamento ordinario previsto per i redditi di lavoro autonomo, ovvero la ritenuta a titolo d’acconto del 20% (ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del Dpr 600/1973), salvo che l’agente sportivo non si trovi in regime forfettario.



