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  • Le novità in materia di IRPEF nella legge di bilancio 2025
17 Maggio 2025
Monica Florio
sabato, 18 Gennaio 2025 / Published in Fisco

Le novità in materia di IRPEF nella legge di bilancio 2025

La modifica degli scaglioni e delle aliquote

Vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell’IRPEF e riguardanti:

1.      la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF;

2.      la modifica delle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipenden­te e di alcuni redditi assimilati;

3.      la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di reddi­ti di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.

1.      Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF

Viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d’imposta 2024.

A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:

Scaglioni di reddito e aliquote
Per il 2022 e 2023 Per il 2024 e dal 2025
Fino a € 15.000 23% Fino a € 28.000 23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000       25%
Oltre € 28.000 fino a € 50.000 35% Oltre € 28.000 fino a € 50.000 35%
Oltre € 50.000 43% Oltre € 50.000 43%

 

2.      Detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

Viene confermato a regime l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d’impo­sta 2024.

3.      Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

Viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di “trattamento integrativo della retribuzione”, per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno, come già previsto per il periodo d’imposta 2024.

La riduzione del cuneo fiscale

Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, che non si baserà più sull’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, ma sarà solo fiscale con il riconoscimento di un bonus o di un’ulteriore detrazione.

Ambito soggettivo

Il bonus e l’ulteriore detrazione riguardano i titolari di redditi di lavoro dipendente esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

Bonus

Il bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:

·         7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

·         5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;

·         4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito.

Ulteriore detrazione

L’ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro.

L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari:

·         a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;

·         al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

Modalità di riconoscimento

Il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.

 

Familiari a carico : come cambiano le detrazioni

A partire dall’1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR.

Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:

·         ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;

·         a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sen­si dell’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale.

È confermato che la detrazione d’imposta, nel rispetto dei previsti requisiti, spetti anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e ai figli adottivi, affiliati o affidati.

Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo più in relazio­ne a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.

Diventa inoltre indispensabile che l’ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familia­re percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudi­ziaria.

Comunicazione al sostituto d’imposta delle variazioni dei familiari per i quali si usufruisce della detrazione

Ai fini dell’effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d’imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d’imposta (es. figli con più di 30 anni non disabili, altri familiari non conviventi, familiari residenti all’estero).

L’omissione di tale comunicazione comporta l’applicabilità di una sanzione da 250 a 2.000 euro.

In ogni caso, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di restituire le maggiori detrazioni non spettanti riconosciute dal sostituto d’imposta.

Redditi superiori a 75.000 euro : la tagliola delle detrazioni per spese e oneri

Viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Ambito soggettivo

Le novità si applicano:

1.      alle sole persone fisiche,

2.      con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro).

Ambito oggettivo

Le novità riguardano tutti gli oneri detraibili salvo alcune esclusioni.

Oneri esclusi

Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite:

1.      le spese sanitarie;

2.      le somme investite nelle start up innovative;

3.      le somme investite nelle PMI innovative;

Sono altresì esclusi dalla limitazione:

1.      Interessi passivi dei mutui contratti fino al 31.12.2024

·         gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024;

·         gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto dell’abitazione principale;

·         gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

2.      Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni

Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (ad esempio, sono escluse le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che consentono di beneficiare del c.d. “ecobonus”, ecc.).

3.      Premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024

Tra gli oneri detraibili per i quali si applica il nuovo limite non rientrano, quando dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024:

·         i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente;

·         i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza;

·         i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo

Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF

I contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 possono detrarre dall’IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all’ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.

 L’importo base e il coefficiente sono così determinati:

 

REDDITO COMPLESSIVO IMPORTO BASE
Oltre €.75.000 fino €.100.000 €.14.000
Oltre €.100.000 €.8000

 

N.RO FIGLI A CARICO COEFFICIENTE
0 0,5

 

1 0,7
2 0,85
3 o più

Almeno 1 disabile

1

Ne consegue che i limiti spese/oneri detraibili sono così determinati:

Reddito complessivo N.ro figli a carico Importo detraibile massimo /€.
 

Oltre €.75.000 fino €.100.000

0 14.000 x 0,5 7.000
1 14.000 x 0,7 9.800
2 14.000 x 0,85 11.900
3 o più/disabile 14.000 x 1 14.000
 

Oltre €.100.000

0 8.000 x 0,5 4.000
1 8.000 x 0,7 5.600
2 8.000 x 0,85 6.800
3 o più/disabile 8.000 x 1 8.000

L’aumento a €.1.000 della detrazione per le spese scolastiche

Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19%.

La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza:

  • delle scuole dell’infanzia (scuole materne o “vecchi” asili);
  • del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie);
  • delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori).

Limite di spesa detraibile al 19%

In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19%, da ripartire tra gli aventi diritto, si applica su un importo annuo non superiore a:

  • 1.000 euro, a decorrere dal 2025;
  • 800 euro, a decorrere dall’anno 2019 e fino al 2024.

Due anni di tempo per rivendere l’abitazione principale

Viene elevato a 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la “ex” prima casa, senza perdere l’agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare.

Pertanto, dall’1.1.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.

Decadenza

In caso di mancata alienazione nel termine biennale, si verifica la decadenza dall’agevolazione, con la conseguente applicazione dell’imposta integrale e delle sanzioni.

 

 

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